Art. 3.
1. I soggetti che procedono alla marchiatura dei veicoli ai sensi dell'articolo 2 hanno l'obbligo di trasmettere il numero della marchiatura e gli altri dati che identificano il veicolo e il suo proprietario,
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ai fini dell'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 1.
2. L'obbligo di cui al comma 1 grava altresì sul pubblico ufficiale che stende l'atto di trasferimento della proprietà di un veicolo già in circolazione.